Articolo 163 Organi del Consiglio 1. Sono costituiti i seguenti organi del Consiglio: a) una Commissione di pianificazione economica; b) una Commissione giuridica e tecnica. 2. Ciascuna commissione e' composta da 15 membri eletti dal Consiglio fra i candidati nominati dagli Stati contraenti. Il Consiglio puo' comunque, se ve n'e' bisogno, decidere di accrescere la composizione dell'una o dell'altra commissione, tenendo nel dovuto conto considerazioni di economicita' ed efficienza. 3. I membri di una commissione devono presentare i requisiti adeguati nell'area di competenza di quella commissione. Per consentire alle commissioni di esercitare le proprie funzioni efficacemente, gli Stati contraenti designano dei candidati del piu' alto livello di competenza ed integrita' aventi le qualifiche richieste nei vari settori. 4. Nell'eleggere i membri delle commissioni, va tenuta, nel dovuto conto la necessita' di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza di interessi particolari. 5. Nessuno Stato contraente puo' nominare piu' di un candidato per la stessa commissione. Nessuno puo' essere eletto in piu' di una commissione. 6. I membri delle commissioni sono eletti per 5 anni e sono rieleggibili per un nuovo mandato. 7. In caso di morte, di incapacita' o di dimissioni di un membro di una Commissione prima del compimento del mandato, il Consiglio elegge per il periodo restante del mandato un membro della stessa regione geografica o che rappresenti la stessa categoria di interessi. 8. I membri delle commissioni non devono avere interessi di ordine finanziario in nessuna attivita' concernente l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area. Sotto la propria responsabilita' nei confronti della commissione di cui fanno parte, non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, nessun segreto industriale, nessun dato che costituisce proprieta' industriale e che e' stato trasferito all'Autorita' conformemente all'articolo 14 dell'Allegato III, ne' alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento delle loro funzioni per l'Autorita'. 9. Ciascuna commissione esercita le proprie funzioni conformemente ai principi ed alle direttive adottate dal Consiglio. 10. Ciascuna commissione elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le norme ed i regolamenti necessari al proprio buon funzionamento. 11. Le procedure di adozione delle decisioni delle commissioni sono fissate dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'. Le raccomandazioni fatte al Consiglio sono accompagnate, se necessario, da una succinta esposizione delle divergenze che sono emerse nell'ambito della commissione. 12. Ciascuna commissioni esercita ordinariamente le proprie funzioni nella sede dell'Autorita' e si riunisce tutte le volte che e' necessario per l'esercizio efficace delle proprie funzioni. 13. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascuna commissione puo' consultare, in caso di necessita', un'altra commissione, ovvero un organo competente delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate od un'altra organizzazione internazionale con specifica competenza nella materia.