(Convenzione - art. 163)
                            Articolo 163 
                        Organi del Consiglio 
   1. Sono costituiti i seguenti organi del Consiglio: 
       a) una Commissione di pianificazione economica; 
       b) una Commissione giuridica e tecnica. 
   2. Ciascuna commissione  e'  composta  da  15  membri  eletti  dal
Consiglio  fra  i  candidati  nominati  dagli  Stati  contraenti.  Il
Consiglio puo' comunque, se ve n'e' bisogno, decidere  di  accrescere
la composizione dell'una o dell'altra commissione, tenendo nel dovuto
conto considerazioni di economicita' ed efficienza. 
   3. I membri di  una  commissione  devono  presentare  i  requisiti
adeguati  nell'area  di  competenza  di   quella   commissione.   Per
consentire  alle  commissioni  di  esercitare  le  proprie   funzioni
efficacemente, gli Stati contraenti designano dei candidati del  piu'
alto  livello  di  competenza  ed  integrita'  aventi  le  qualifiche
richieste nei vari settori. 
   4. Nell'eleggere i membri delle commissioni, va tenuta, nel dovuto
conto la necessita' di  una  equa  ripartizione  geografica  e  della
rappresentanza di interessi particolari. 
   5. Nessuno Stato contraente puo' nominare piu' di un candidato per
la stessa commissione. Nessuno puo' essere  eletto  in  piu'  di  una
commissione. 
   6. I membri delle commissioni  sono  eletti  per  5  anni  e  sono
rieleggibili per un nuovo mandato. 
   7. In caso di morte, di incapacita' o di dimissioni di  un  membro
di una Commissione prima del compimento  del  mandato,  il  Consiglio
elegge per il periodo restante del mandato  un  membro  della  stessa
regione  geografica  o  che  rappresenti  la  stessa   categoria   di
interessi. 
   8. I membri delle commissioni non devono avere interessi di ordine
finanziario in nessuna  attivita'  concernente  l'esplorazione  e  lo
sfruttamento  nell'Area.  Sotto  la   propria   responsabilita'   nei
confronti della commissione di cui fanno parte, non devono divulgare,
anche  dopo  la  cessazione  delle  loro  funzioni,  nessun   segreto
industriale, nessun dato che costituisce proprieta' industriale e che
e'  stato  trasferito  all'Autorita'  conformemente  all'articolo  14
dell'Allegato III, ne' alcun'altra informazione confidenziale di  cui
vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento delle loro funzioni
per l'Autorita'. 
   9. Ciascuna commissione esercita le proprie funzioni conformemente
ai principi ed alle direttive adottate dal Consiglio. 
   10. Ciascuna commissione elabora e sottopone all'approvazione  del
Consiglio le  norme  ed  i  regolamenti  necessari  al  proprio  buon
funzionamento. 
   11. Le procedure di adozione  delle  decisioni  delle  commissioni
sono fissate dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita'.  Le
raccomandazioni fatte al Consiglio sono accompagnate, se  necessario,
da  una  succinta  esposizione  delle  divergenze  che  sono   emerse
nell'ambito della commissione. 
   12.  Ciascuna  commissioni  esercita  ordinariamente  le   proprie
funzioni nella sede dell'Autorita' e si riunisce tutte le  volte  che
e' necessario per l'esercizio efficace delle proprie funzioni. 
   13. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascuna  commissione
puo' consultare, in caso di necessita', un'altra commissione,  ovvero
un organo competente delle Nazioni  Unite  o  delle  sue  istituzioni
specializzate od un'altra organizzazione internazionale con specifica
competenza nella materia.