Articolo 164 La Commissione di pianificazione economica 1. I membri della Commissione di pianificazione economica devono possedere le qualifiche appropriate, in particolare in materia di attivita' minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale. Il Consiglio si sforza di assicurare che la Commissione nella sua composizione, rifletta tutte le appropriate qualifiche. La Commissione annovera fra i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo la cui economia e' fortemente tributaria delle esportazioni di categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area. 2. La Commissione: a) propone, su richiesta del Consiglio, misure di applicazione delle decisioni adottate conformemente alla presente Convenzione per quanto concerne le attivita' condotte nell'Area; b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che possono essere estratti dall'Area, del loro prezzo, e parimenti i fattori che influenzano tali dati, prendendo in considerazione gli interessi degli Stati importatori cosi' come degli Stati esportatori, in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo; c) esamina qualsiasi situazione suscettibile di procurare gli effetti sfavorevoli previsti all'articolo 150, h), sottoposta alla sua attenzione dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, e raccomanda al Consiglio le suggerimenti appropriate; d) propone al Consiglio, affinche' lo sottoponga all'esame dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 151, 10, un sistema di compensazione, ovvero altre misure di assistenza tendenti a facilitare l'equilibrio economico a favore degli Stati in via di sviluppo, per i quali le attivita' condotte nell'Area hanno effetti sfavorevoli, e formula al Consiglio le raccomandazioni necessarie alla messa in opera del sistema o delle misure adottate dall'Assemblea in casi specifici.