(Convenzione - art. 164)
                            Articolo 164 
             La Commissione di pianificazione economica 
   1. I membri della Commissione di pianificazione  economica  devono
possedere le qualifiche appropriate, in  particolare  in  materia  di
attivita'  minerarie,  di  gestione  delle  risorse   minerarie,   di
commercio internazionale e di economia internazionale.  Il  Consiglio
si sforza di assicurare che la Commissione  nella  sua  composizione,
rifletta tutte le appropriate qualifiche. La Commissione annovera fra
i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo
la cui  economia  e'  fortemente  tributaria  delle  esportazioni  di
categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area. 
   2. La Commissione: 
   a) propone, su richiesta del  Consiglio,  misure  di  applicazione
delle decisioni adottate conformemente alla presente Convenzione  per
quanto concerne le attivita' condotte nell'Area; 
   b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che
possono essere estratti dall'Area, del loro  prezzo,  e  parimenti  i
fattori che influenzano tali dati, prendendo  in  considerazione  gli
interessi degli Stati importatori cosi' come degli Stati esportatori,
in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo; 
   c) esamina qualsiasi  situazione  suscettibile  di  procurare  gli
effetti sfavorevoli previsti all'articolo 150,  h),  sottoposta  alla
sua attenzione  dallo  Stato  contraente  o  dagli  Stati  contraenti
interessati, e raccomanda al Consiglio le suggerimenti appropriate; 
   d)  propone  al  Consiglio,  affinche'  lo  sottoponga   all'esame
dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 151, 10,  un  sistema  di
compensazione,  ovvero  altre  misure  di   assistenza   tendenti   a
facilitare l'equilibrio economico a favore  degli  Stati  in  via  di
sviluppo, per i quali le attivita' condotte nell'Area  hanno  effetti
sfavorevoli, e formula al  Consiglio  le  raccomandazioni  necessarie
alla  messa  in  opera  del   sistema   o   delle   misure   adottate
dall'Assemblea in casi specifici.