(Convenzione - art. 165)
                            Articolo 165 
                 La Commissione giuridica e tecnica. 
   1. I membri della Commissione giuridica e tecnica devono possedere
le qualifiche richieste, principalmente in materia  di  esplorazione,
di  sfruttamento  e  di  trattamento  delle  risorse   minerali,   di
oceanografia e di protezione dell'ambiente marino  o  concernenti  le
questioni economiche e giuridiche relative alle  attivita'  minerarie
oceaniche o in altri settori connessi. Il Consiglio si sforza di fare
in maniera  che  i  membri  della  Commissione  riuniscano  tutte  le
qualifiche necessarie. 
   2. La Commissione: 
   a)  fornisce  al  Consiglio,  su  sua  richiesta,  raccomandazioni
concernenti l'esercizio delle funzioni dell'Autorita'; 
   b) esamina i piani di lavoro  formali  e  scritti  concernenti  le
attivita' da condurre nell'Area conformemente all'articolo 153, 3,  e
fornisce al Consiglio  raccomandazioni  appropriate.  La  Commissione
fonda  le  sue  raccomandazioni  esclusivamente  sulle   disposizioni
dell'Allegato III e presenta al riguardo  al  Consiglio  un  rapporto
completo; 
   c) su richiesta del Consiglio,  sorveglia  le  attivita'  condotte
nell'Area, se necessario, in consultazione ed in  collaborazione  con
tutti gli soggetti che conducono tali attivita' oppure con lo Stato o
gli Stati interessati, e fa rapporto al Consiglio; 
   d) valuta l'incidenza ecologica  delle  attivita'  condotte  o  da
condurre nell'Area; 
   e) fa raccomandazioni al Consiglio relativamente  alla  protezione
dell'ambiente  marino,  tenendo  conto   dell'opinione   di   esperti
riconosciuti nel campo specifico; 
   f) formula e sottopone al Consiglio le norme, i regolamenti  e  le
procedure di cui all'articolo 162, 2, o), tenendo conto  di  tutti  i
fattori  pertinenti,  ivi  compresa  la  valutazione   dell'incidenza
ecologica delle attivita' condotte nell'Area; 
   g) riesamina tali norme, regolamenti e procedure e  periodicamente
raccomanda al Consiglio gli  emendamenti  che  giudica  necessari  ed
auspicabili; 
   h) fornisce al Consiglio raccomandazioni sull'impostazione  di  un
programma  di  sorveglianza  per  osservare,  misurare,  valutare   e
analizzare  regolarmente,  con  metodi  scientifici  riconosciuti,  i
rischi  o  le  conseguenze   delle   attivita'   condotte   nell'Area
relativamente all'inquinamento dell'ambiente marino; si  accerta  che
le normative esistenti siano  appropriate  e  rispettate  e  coordina
l'esecuzione del programma di sorveglianza una volta  che  sia  stato
approvato dal Consiglio; 
   i) raccomanda al Consiglio di adire, in  nome  dell'Autorita',  la
Camera  per  la  soluzione  delle  controversie  sui  fondi   marini,
conformemente alla presente Parte ed ai relativi  allegati  e  tenuto
conto in particolare dell'articolo 187; 
   j) fornisce al Consiglio raccomandazioni sulle misure da adottarsi
in merito ad una  decisione  della  Camera  per  la  soluzione  delle
controversie sui fondi marini, adita conformemente alla lettera i); 
   k) raccomanda al Consiglio di emanare ordini in caso di emergenza,
ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare  le
operazioni allo scopo di prevenire  ogni  danno  grave  che  potrebbe
essere procurato all'ambiente marino da attivita' condotte nell'Area; 
il Consiglio esamina tali raccomandazioni in via prioritaria; 
   l) raccomanda al Consiglio di escludere lo sfruttamento di  talune
zone da parte di contraenti o da parte dell'Impresa quando  vi  siano
prove  sostanziali  che  indicano  il  rischio  di  un  grave   danno
all'ambiente marino; 
   m) effettua raccomandazioni al Consiglio in merito alla  direzione
ed  alla  supervisione  di  un  corpo  di  ispettori  incaricati   di
sorvegliare le attivita' condotte nell'Area allo scopo di determinare
se sono osservati la presente Parte, le norme,  i  regolamenti  e  le
procedure dell'Autorita'  ed  i  termini  e  le  condizioni  di  ogni
contratto perfezionato con l'Autorita'; 
   n)  calcola  il  livello  massimo   di   produzione   e   rilascia
autorizzazioni alla produzione in nome dell'Autorita' in applicazione
dell'articolo 151, numeri da 2 a 7, una volta che il Consiglio  abbia
operato la necessaria scelta fra i richiedenti  delle  autorizzazioni
alla produzione, conformemente all'articolo 7 dell'Allegato III. 
   3. Alla richiesta di ogni Stato contraente o di ogni  altra  parte
interessata, i membri della Commissione si fanno accompagnare  da  un
rappresentante di tale Stato o  di  altra  parte  interessata  quando
esercitano le loro funzioni di sorveglianza e di ispezione.