(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                              Verifica 
 
  §1 Il trasportatore ha diritto di verificare in ogni momento se  le
condizioni di trasporto sono state  rispettate  e  se  la  spedizione
corrisponde alle iscrizioni riportate sulla lettera di vettura  dallo
speditore. Quando la verifica riguarda il contenuto della spedizione,
deve essere effettuata per quanto possibile in  presenza  dell'avente
diritto; nel caso in cui  non  sia  possibile,  il  trasportatore  si
avvale  di  due  testimoni  indipendenti,  in   mancanza   di   altre
disposizioni previste nelle leggi e nelle  prescrizioni  dello  Stato
dove avviene la verifica. 
  §2 Se la spedizione non corrisponde alle iscrizioni riportate sulla
lettera di vettura o se le disposizioni relative al  trasporto  delle
merci  ammesse  sotto  condizione  non  sono  state  rispettate,   il
risultato della  verifica  deve  essere  annotato  sul  foglio  della
lettera di vettura che accompagna la merce e, se il trasportatore  e'
ancora in possesso del duplicato della lettera di vettura,  anche  su
questo. In tal caso, le spese connesse alla  verifica  gravano  sulla
merce, a meno che non siano state pagate immediatamente. 
  §3 Quando lo speditore effettua il carico, ha diritto di esigere la
verifica, da parte del trasportatore, dello stato della merce  e  del
suo imballaggio, nonche' dell'esattezza delle dichiarazioni contenute
nella lettera di vettura riguardo  al  numero  di  colli,  alle  loro
marcature ed  ai  loro  numeri,  nonche'  alla  massa  lorda  o  alla
quantita' diversamente indicata.  Il  trasportatore  e'  obbligato  a
procedere alla verifica solo se ha i mezzi appropriati per farlo.  Il
trasportatore puo' reclamare il pagamento delle spese di verifica. Il
risultato delle verifiche e' trascritto nella lettera di vettura.