(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 12)
                             Articolo 12 
 
            Efficacia probatoria della lettera di vettura 
 
  §1 La lettera di vettura fa fede, fino  a  prova  contraria,  della
stipula  e  delle   condizioni   del   contratto   di   trasporto   e
dell'assunzione in carico della merce da parte del trasportatore. 
  §2 Quando il trasportatore ha effettuato il carico, la  lettera  di
vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato  della  merce  e
del suo imballaggio indicato nella  lettera  di  vettura  oppure,  in
mancanza di tali indicazioni, delle  buone  condizioni  apparenti  al
momento dell'assunzione in carico da parte del trasportatore, nonche'
dell'esattezza  delle  dichiarazioni   della   lettera   di   vettura
riguardanti il numero di colli, le loro marcature ed i  loro  numeri,
nonche' la massa lorda o la quantita' diversamente indicata. 
  §3 Quando lo speditore ha  effettuato  il  carico,  la  lettera  di
vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato  della  merce  e
del suo imballaggio indicato nella  lettera  di  vettura  oppure,  in
mancanza di tali indicazioni,  delle  buone  condizioni  apparenti  e
dell'esattezza delle dichiarazioni di cui al § 2, unicamente nel caso
in cui il trasportatore abbia  verificato  tali  dichiarazioni  e  ne
abbia riportato il risultato concordante  della  sua  verifica  sulla
lettera di vettura. 
  §4 Tuttavia la lettera di vettura non fa fede quando  comporta  una
riserva motivata. Una riserva puo' essere motivata  segnatamente  dal
fatto che il trasportatore non ha mezzi appropriati  per  controllare
se la spedizione corrisponde effettivamente alle iscrizioni riportate
nella lettera di vettura.