(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                    Carico e scarico della merce 
 
  §1 Lo speditore ed il trasportatore stabiliscono di comune  accordo
a chi incombe il carico e lo scarico della merce. In mancanza di tale
accordo,  per  i  colli  il  carico  e  lo   scarico   incombono   al
trasportatore, mentre per i carri completi  il  carico  incombe  allo
speditore e lo scarico, dopo la riconsegna, al destinatario. 
  §2 Lo speditore e' responsabile  di  tutte  le  conseguenze  di  un
carico difettoso da esso effettuato e deve evidentemente porre riparo
al danno di conseguenza subito dal trasportatore. La prova del carico
difettoso incombe al trasportatore.