Articolo 15 Espletamento di adempimenti amministrativi §1 In vista dell'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative, prima della consegna della merce lo speditore deve allegare alla lettera di vettura o porre a disposizione del trasportatore i documenti necessari, e fornirgli tutte le informazioni richieste. § 2 Il trasportatore non e' tenuto a controllare se questi documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Lo speditore e' responsabile nei confronti del trasportatore per tutti i danni eventualmente risultanti dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarita' di questi documenti ed informazioni, salvo in caso di colpa del trasportatore. § 3 Il trasportatore e' responsabile delle conseguenze della perdita o dell'uso irregolare dei documenti menzionati nella lettera di vettura o che l'accompagnano, o che gli sono stati affidati, a meno che la perdita o il danno causato dall'utilizzazione irregolare di questi documenti siano stati causati da circostanze che il trasportatore non poteva evitare, o alle cui conseguenze non era in grado di ovviare. In ogni caso l'eventuale indennita' non dovra' superare quella prevista in caso di perdita della merce. § 4 Lo speditore, mediante un'iscrizione riportata nella lettera di vettura, o il destinatario che impartisce un ordine in conformita' all'articolo 18, § 3 puo' chiedere: a) di assistere all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative, o di farsi rappresentare da un mandatario, per fornire tutte le informazioni e formulare ogni osservazione utile; b) di espletare egli stesso gli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative o di farli espletare da un mandatario, purche' cio' sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati; c) di procedere al pagamento dei diritti doganali e di altre spese, quando egli stesso o il suo mandatario assista all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative o vi provveda, purche' cio' sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati. In questi casi, ne' lo speditore ne' il destinatario avente diritto di disporre, ne' il loro mandatario possono prendere possesso della merce. § 5 Se, per l'adempimento delle formalita' richieste dalle dogane o da altre autorita' amministrative, lo speditore ha designato un luogo dove le norme in vigore non consentono di espletare tali adempimenti, o se ha stabilito per tali adempimenti un diverso modo di procedere che non puo' essere attuato, il trasportatore agisce nel modo che sembra piu' favorevole agli interessi dell'avente diritto ed informa lo speditore dei provvedimenti presi. § 6 Se lo speditore si e' assunto l'onere di pagare i diritti doganali, il trasportatore puo' espletare gli adempimenti doganali a sua scelta, sia strada facendo, sia nel luogo di destinazione. §7 Tuttavia il trasportatore puo' procedere in conformita' al paragrafo 5 se nel luogo di destinazione il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura nel termine previsto dalle norme in vigore. § 8 Lo speditore deve conformarsi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative riguardo all'imballaggio ed alla copertura delle merci con teloni impermeabili. . Se lo speditore non ha imballato o ricoperto le merci con teloni conformemente a queste norme, puo' provvedervi il trasportatore; le spese che ne risultano gravano sulla merce.