(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 15)
                             Articolo 15 
 
             Espletamento di adempimenti amministrativi 
 
  §1 In vista dell'espletamento  degli  adempimenti  richiesti  dalle
dogane o da altre  autorita'  amministrative,  prima  della  consegna
della merce lo speditore deve allegare  alla  lettera  di  vettura  o
porre a disposizione  del  trasportatore  i  documenti  necessari,  e
fornirgli tutte le informazioni richieste. 
  § 2  Il  trasportatore  non  e'  tenuto  a  controllare  se  questi
documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Lo speditore  e'
responsabile nei  confronti  del  trasportatore  per  tutti  i  danni
eventualmente   risultanti   dall'assenza,    dall'insufficienza    o
dall'irregolarita' di questi documenti ed informazioni, salvo in caso
di colpa del trasportatore. 
  § 3  Il  trasportatore  e'  responsabile  delle  conseguenze  della
perdita o dell'uso irregolare dei documenti menzionati nella  lettera
di vettura o che l'accompagnano, o che gli  sono  stati  affidati,  a
meno che la perdita o il danno causato dall'utilizzazione  irregolare
di questi  documenti  siano  stati  causati  da  circostanze  che  il
trasportatore non poteva evitare, o alle cui conseguenze non  era  in
grado di ovviare. In ogni  caso  l'eventuale  indennita'  non  dovra'
superare quella prevista in caso di perdita della merce. 
  § 4 Lo speditore, mediante un'iscrizione riportata nella lettera di
vettura, o il destinatario che impartisce un  ordine  in  conformita'
all'articolo 18, § 3 puo' chiedere: 
    a) di  assistere  all'espletamento  degli  adempimenti  richiesti
dalle  dogane  o  da  altre  autorita'  amministrative,  o  di  farsi
rappresentare da un mandatario, per fornire tutte le  informazioni  e
formulare ogni osservazione utile; 
    b) di espletare  egli  stesso  gli  adempimenti  richiesti  dalle
dogane o da altre autorita' amministrative o di farli espletare da un
mandatario,  purche'  cio'  sia  consentito  dalle  leggi   e   dalle
prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati; 
    c) di procedere al pagamento dei  diritti  doganali  e  di  altre
spese,   quando   egli   stesso   o   il   suo   mandatario   assista
all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da  altre
autorita' amministrative o vi provveda, purche' cio'  sia  consentito
dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati. 
  In questi casi, ne' lo speditore ne' il destinatario avente diritto
di disporre, ne' il loro mandatario possono prendere  possesso  della
merce. 
  § 5 Se, per l'adempimento delle formalita' richieste dalle dogane o
da altre autorita' amministrative, lo speditore ha designato un luogo
dove le norme in vigore non consentono di espletare tali adempimenti,
o se ha stabilito per tali adempimenti un diverso modo  di  procedere
che non puo' essere attuato, il trasportatore  agisce  nel  modo  che
sembra piu' favorevole agli interessi dell'avente diritto ed  informa
lo speditore dei provvedimenti presi. 
  § 6 Se lo speditore si e'  assunto  l'onere  di  pagare  i  diritti
doganali, il trasportatore puo' espletare gli adempimenti doganali  a
sua scelta, sia strada facendo, sia nel luogo di destinazione. 
  §7 Tuttavia il  trasportatore  puo'  procedere  in  conformita'  al
paragrafo 5 se nel luogo  di  destinazione  il  destinatario  non  ha
ritirato la lettera di vettura nel termine previsto  dalle  norme  in
vigore. 
  § 8 Lo speditore deve conformarsi alle prescrizioni delle dogane  o
di altre autorita' amministrative riguardo  all'imballaggio  ed  alla
copertura delle merci con teloni impermeabili. . Se lo speditore  non
ha imballato o ricoperto le merci con teloni conformemente  a  queste
norme, puo' provvedervi il trasportatore; le spese che  ne  risultano
gravano sulla merce.