(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 16)
                             Articolo 16 
 
                           Termini di resa 
 
  § 1 Lo speditore ed il trasportatore si accordano  sul  termine  di
resa.  In  mancanza  di  accordo,  questo  termine  non  puo'  essere
superiore a quello risultante dai §§ da 2 a 4. 
  § 2 Fatti salvi i §§ 3 e 4, i termini massimi di  consegna  sono  i
seguenti: 
    

    a) per i carri completi:
    - termine di spedizione                  12 ore
    - termine di trasporto, per frazione
    indivisibile di 400 km                   24 ore;
    b) per le spedizioni in piccole partite:
    - termine di spedizione                  24 ore
    - termine di trasporto, per frazione
    - indivisibile di 200 km                 24 ore

    
  Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in difetto,
all'itinerario piu' breve possibile. 
  § 3 Il trasportatore puo' stabilire termini di  resa  supplementari
di una determinata durata nei seguenti casi: 
    a) spedizioni inoltrate: 
  - su linee aventi un diverso scartamento di binari; 
  - sul mare o su una via di navigazione interna, 
  - su strada se non esiste un collegamento ferroviario; 
    b) circostanze eccezionali che comportano  uno  sviluppo  anomalo
del traffico o difficolta' anomale di gestione. 
  La durata dei termini supplementari deve figurare nelle  Condizioni
generali di trasporto. 
  § 4 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l'assunzione  in
carico  della  merce;  e'  prorogato  per  l'eventuale   durata   del
soggiorno, non dovuta  a  colpa  del  trasportatore.  Il  termine  di
consegna e' sospeso  le  domeniche  e  i  giorni  festivi  legalmente
riconosciuti.