Articolo 17 Riconsegna §1 Il trasportatore deve riconsegnare la lettera di vettura e la merce al destinatario nel luogo di consegna previsto, dietro ricevuta e pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto. §2 Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna: a) la consegna della merce alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovino sotto la custodia del trasportatore; b) il deposito della merce in magazzino presso il trasportatore, o il suo deposito presso un commissionario-speditore o in un deposito pubblico. §3 Dopo l'arrivo della merce nel luogo di consegna, il destinatario puo' chiedere al trasportatore di consegnargli la lettera di vettura e la merce. Se e' accertata la perdita della merce o se la merce, alla scadenza del termine previsto all'articolo 1, non e' pervenuta, il destinatario puo' far valere in proprio, contro il trasportatore, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto. §4 L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura ed il pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto, finche' non si sia provveduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto. §5 Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo della riconsegna. §6 Se la merce e' stata consegnata senza riscuotere preliminarmente un rimborso gravante sulla merce, il trasportatore e' tenuto ad indennizzare lo speditore fino a concorrenza dell'ammontare del rimborso, salvo azione di regresso contro il destinatario.