(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 17)
                             Articolo 17 
 
                             Riconsegna 
 
  §1 Il trasportatore deve riconsegnare la lettera di  vettura  e  la
merce al destinatario nel luogo di consegna previsto, dietro ricevuta
e pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto. 
  §2 Sono assimilati alla riconsegna al destinatario,  se  effettuati
conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna: 
    a) la consegna della merce alle autorita' doganali o daziarie nei
loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non  si
trovino sotto la custodia del trasportatore; 
    b) il deposito della merce in magazzino presso il  trasportatore,
o il suo deposito presso un commissionario-speditore o in un deposito
pubblico. 
  §3 Dopo l'arrivo della merce nel luogo di consegna, il destinatario
puo' chiedere al trasportatore di consegnargli la lettera di  vettura
e la merce. Se e' accertata la perdita della merce  o  se  la  merce,
alla scadenza del termine previsto all'articolo 1, non e'  pervenuta,
il destinatario puo' far valere in proprio, contro il  trasportatore,
i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto. 
  §4 L'avente diritto  puo'  rifiutare  l'accettazione  della  merce,
anche dopo il ricevimento della lettera di vettura  ed  il  pagamento
dei crediti risultanti dal contratto di trasporto, finche' non si sia
provveduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un
danno addotto. 
  §5 Per il rimanente, la riconsegna  della  merce  viene  effettuata
conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo della riconsegna. 
  §6 Se la merce e' stata consegnata senza riscuotere preliminarmente
un rimborso gravante sulla  merce,  il  trasportatore  e'  tenuto  ad
indennizzare lo  speditore  fino  a  concorrenza  dell'ammontare  del
rimborso, salvo azione di regresso contro il destinatario.