(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 18)
                             Articolo 18 
 
                   Diritto di disporre della merce 
 
  §1 Lo speditore ha diritto di disporre della merce e di  modificare
per mezzo  di  ordini  successivi,  il  contratto  di  trasporto.  In
particolare, puo' chiedere al trasportatore: 
    a) di interrompere il trasporto della merce; 
    b) di rinviare la riconsegna della merce; 
    c) di riconsegnare la merce ad un destinatario diverso da  quello
iscritto nella lettera di vettura; 
    d) di riconsegnare  la  merce  in  un  luogo  diverso  da  quello
iscritto nella lettera di vettura. 
  §2 Il  diritto  dello  speditore  di  modificare  il  contratto  di
trasporto, anche se e' in possesso del  duplicato  della  lettera  di
vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario: 
    a) ha ritirato la lettera di vettura; 
    b) ha accettato la merce; 
    c) ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo  17,
§ 3; 
    d) e' autorizzato, conformemente al § 3, ad impartire  ordini;  a
partire da questo momento, il  trasportatore  deve  conformarsi  agli
ordini ed alle istruzioni del destinatario. 
  §3 Il diritto di modificare il contratto  di  trasporto  spetta  al
destinatario non appena la lettera di vettura e' compilata, salvo  se
diversamente stabilito in questa lettera dallo speditore. 
  §4 Il diritto  del  destinatario  di  modificare  il  contratto  di
trasporto, si estingue quando: 
    a) ha ritirato la lettera di vettura; 
    b) ha accettato la merce; 
    c) ha fatto valere i suoi diritti in conformita' all'articolo 17,
§ 3; 
    d) ha prescritto, conformemente al § 5, di consegnare la merce  a
terzi, e quando questi ultimi  hanno  fatto  valere  i  loro  diritti
conformemente all'articolo 17, §3. 
  §5 Se il destinatario ha prescritto di consegnare la merce a terzi,
questi non sono autorizzati a modificare il contratto di trasporto.