(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                Esercizio del diritto di disposizione 
 
  §1 Quando lo speditore o,  nel  caso  dell'articolo  18,  §  3,  il
destinatario intende modificare per  mezzo  di  ordini  ulteriori  il
contratto di trasporto, deve presentare al trasportatore il duplicato
della lettera di vettura sulla  quale  devono  essere  trascritte  le
modifiche. 
  §2 Lo speditore, o nel caso dell'articolo 18, § 3, il destinatario,
deve indennizzare il trasportatore  delle  spese  e  del  pregiudizio
comportato dall'esecuzione di ulteriori modifiche. 
  §3 L'esecuzione  di  ulteriori  modifiche  deve  essere  possibile,
lecita e ragionevolmente esigibile nel  momento  in  cui  gli  ordini
pervengono a colui il quale deve eseguirli, e in particolare non deve
ne' intralciare il normale esercizio dell'impresa del  trasportatore,
ne' arrecare pregiudizio agli speditori o  ai  destinatari  di  altre
spedizioni. 
  §4 Le ulteriori modifiche non devono avere come effetto di dividere
la spedizione. 
  §5  Se,  in  ragione  delle  condizioni  previste  al   §   3,   il
trasportatore non puo' eseguire gli ordini che riceve, deve avvisarne
immediatamente colui il quale emana gli ordini. 
  §6 In caso di colpa del trasportatore, quest'ultimo e' responsabile
delle conseguenze dell'inadempimento o dell'esecuzione  difettosa  di
un'ulteriore modifica. Tuttavia, l'eventuale  indennita'  non  supera
quella prevista in caso di perdita della merce. 
  §7 Il  trasportatore  che  da'  seguito  alle  ulteriori  modifiche
richieste  dallo  speditore,  senza  esigere  la  presentazione   del
duplicato della lettera di vettura, e' responsabile del danno che  ne
deriva al destinatario se il duplicato della lettera  di  vettura  e'
stato trasmesso a quest'ultimo. Tuttavia, l'eventuale indennita'  non
supera quella prevista in caso di perdita della merce.