(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                      Impedimenti al trasporto 
 
  §1 In caso d'impedimento al trasporto il  trasportatore  decide  se
sia preferibile istradare d'ufficio la  merce  per  altra  via  o  se
convenga, nell'interesse dell'avente diritto, chiedere  istruzioni  a
quest'ultimo, fornendogli tutte le informazioni utili di cui dispone. 
  §2  Se  la  continuazione  del  trasporto  non  e'  possibile,   il
trasportatore chiede  istruzioni  alla  persona  che  ha  diritto  di
disporre  della  merce.  Se  il  trasportatore  non   puo'   ottenere
istruzioni in tempo utile, deve prendere le misure che a lui sembrano
le piu' favorevoli agli interessi della persona  che  ha  diritto  di
disporre della merce.