Articolo 20 Impedimenti al trasporto §1 In caso d'impedimento al trasporto il trasportatore decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse dell'avente diritto, chiedere istruzioni a quest'ultimo, fornendogli tutte le informazioni utili di cui dispone. §2 Se la continuazione del trasporto non e' possibile, il trasportatore chiede istruzioni alla persona che ha diritto di disporre della merce. Se il trasportatore non puo' ottenere istruzioni in tempo utile, deve prendere le misure che a lui sembrano le piu' favorevoli agli interessi della persona che ha diritto di disporre della merce.