(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 21)
                             Articolo 21 
 
                     Impedimenti alla riconsegna 
 
  §1 In caso d'impedimento alla  riconsegna,  il  trasportatore  deve
avvisare senza indugio lo speditore  e  chiedergli  istruzioni  salvo
che, con una indicazione sulla lettera di vettura, lo  speditore  non
abbia chiesto che la merce gli sia rinviata d'ufficio  se  interviene
un impedimento alla riconsegna. 
  §2  Quando  l'impedimento  alla  riconsegna  cessa  prima  che   le
istruzioni dello speditore siano pervenute al trasportatore, la merce
e' consegnata al destinatario. Lo  speditore  deve  esserne  avvisato
senza indugio. 
  §3 Se il destinatario rifiuta la merce , lo speditore ha diritto di
dare istruzioni anche se non puo' esibire il duplicato della  lettera
di vettura. 
  §4  Se  l'impedimento  alla  riconsegna  interviene  dopo  che   il
destinatario ha modificato il contratto di trasporto  in  conformita'
all'articolo 18, §§ da 3 a  5,  il  trasportatore  deve  avvisare  il
destinatario.