Articolo 21 Impedimenti alla riconsegna §1 In caso d'impedimento alla riconsegna, il trasportatore deve avvisare senza indugio lo speditore e chiedergli istruzioni salvo che, con una indicazione sulla lettera di vettura, lo speditore non abbia chiesto che la merce gli sia rinviata d'ufficio se interviene un impedimento alla riconsegna. §2 Quando l'impedimento alla riconsegna cessa prima che le istruzioni dello speditore siano pervenute al trasportatore, la merce e' consegnata al destinatario. Lo speditore deve esserne avvisato senza indugio. §3 Se il destinatario rifiuta la merce , lo speditore ha diritto di dare istruzioni anche se non puo' esibire il duplicato della lettera di vettura. §4 Se l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto in conformita' all'articolo 18, §§ da 3 a 5, il trasportatore deve avvisare il destinatario.