Articolo 22 Conseguenze degli impedimenti al trasporto ed alla riconsegna §1 Il trasportatore ha diritto al rimborso delle spese causategli: a) dalla sua richiesta d'istruzioni, b) dall'esecuzione delle istruzioni ricevute, c) dal fatto che le istruzioni richieste non gli sono pervenute, o non in tempo utile, d) dal fatto che ha preso una decisione conformemente all'articolo 20, §1 senza aver richiesto istruzioni, a meno che tali spese non siano la conseguenza di un suo errore. In particolare, puo' riscuotere il prezzo di trasporto applicabile sull'itinerario intrapreso e disporre dei termini corrispondenti a quest'ultimo. §2 Nei casi di cui all'articolo 20, § 2 ed all'articolo 21, § 1, il trasportatore puo' scaricare immediatamente la merce a spese dell'avente diritto. Dopo questo scarico il trasporto si considera terminato. Il trasportatore assume quindi la custodia della merce per conto dell'avente diritto. Puo' tuttavia affidare la merce a terzi ed in questo caso la sua sola responsabilita' sara' quella della scelta sensata di tali terzi. La merce rimane gravata dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e di tutte le altre spese. §3 Il trasportatore puo' far procedere alla vendita della merce senza attendere istruzioni dall'avente diritto quando la natura deperibile o le condizioni della merce lo giustifichino, o quando le spese di custodia siano sproporzionate rispetto al valore della merce. Negli altri casi puo' ugualmente far procedere alla vendita, qualora, entro un termine ragionevole, non abbia ricevuto dall'avente diritto istruzioni contrarie, di cui l'esecuzione possa equamente essere richiesta. § 4 Se la merce e' stata venduta, i proventi della vendita, detratte le spese gravanti sulla merce, devono essere messi a disposizione dell'avente diritto. Se i proventi sono inferiori a queste spese, lo speditore deve pagare la differenza. § 5 Il modo di procedere in caso di vendita e' determinato dalle leggi e dalle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova la merce o dalle usanze del luogo. § 6 Se in caso d'impedimento al trasporto o alla riconsegna, lo speditore non da' istruzioni in tempo utile e se l'impedimento al trasporto o alla riconsegna non puo' essere eliminato in base ai §§ 2 e 3, il trasportatore puo' rinviare la merce allo speditore oppure, se giustificato, distruggerla a spese di quest'ultimo.