(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 22)
                             Articolo 22 
 
    Conseguenze degli impedimenti al trasporto ed alla riconsegna 
 
  §1 Il trasportatore ha diritto al rimborso delle spese causategli: 
    a) dalla sua richiesta d'istruzioni, 
    b) dall'esecuzione delle istruzioni ricevute, 
    c) dal fatto che le istruzioni richieste non gli sono  pervenute,
o non in tempo utile, 
    d)  dal  fatto  che  ha   preso   una   decisione   conformemente
all'articolo 20, §1 senza aver richiesto istruzioni, 
  a meno che tali spese non siano la conseguenza di un suo errore. In
particolare, puo'  riscuotere  il  prezzo  di  trasporto  applicabile
sull'itinerario intrapreso e disporre dei  termini  corrispondenti  a
quest'ultimo. 
  §2 Nei casi di cui all'articolo 20, § 2 ed all'articolo 21, § 1, il
trasportatore  puo'  scaricare  immediatamente  la  merce   a   spese
dell'avente diritto. Dopo questo scarico il  trasporto  si  considera
terminato. Il trasportatore assume quindi la custodia della merce per
conto dell'avente diritto. Puo' tuttavia affidare la merce a terzi ed
in questo caso la sua sola responsabilita' sara' quella della  scelta
sensata di tali terzi. La merce rimane gravata dei crediti risultanti
dal contratto di trasporto e di tutte le altre spese. 
  §3 Il trasportatore puo' far procedere  alla  vendita  della  merce
senza attendere  istruzioni  dall'avente  diritto  quando  la  natura
deperibile o le condizioni della merce lo giustifichino, o quando  le
spese di custodia  siano  sproporzionate  rispetto  al  valore  della
merce. Negli altri casi puo' ugualmente far procedere  alla  vendita,
qualora, entro un termine ragionevole, non abbia ricevuto dall'avente
diritto istruzioni contrarie, di  cui  l'esecuzione  possa  equamente
essere richiesta. 
  § 4 Se la  merce  e'  stata  venduta,  i  proventi  della  vendita,
detratte le  spese  gravanti  sulla  merce,  devono  essere  messi  a
disposizione dell'avente diritto. Se  i  proventi  sono  inferiori  a
queste spese, lo speditore deve pagare la differenza. 
  § 5 Il modo di procedere in caso di vendita  e'  determinato  dalle
leggi e dalle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova la merce
o dalle usanze del luogo. 
  § 6 Se in caso d'impedimento al trasporto  o  alla  riconsegna,  lo
speditore non da' istruzioni in tempo utile  e  se  l'impedimento  al
trasporto o alla riconsegna non puo' essere eliminato in base ai §§ 2
e 3, il trasportatore puo' rinviare la merce allo  speditore  oppure,
se giustificato, distruggerla a spese di quest'ultimo.