Articolo 6 Contratto di trasporto §1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario. §2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da una lettera di vettura secondo un modello uniforme. Tuttavia l'assenza, l'irregolarita' o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi. §3 La lettera di vettura e' firmata dallo speditore e dal trasportatore. La firma puo' essere sostituita da un timbro, da un'indicazione della macchina contabile o in ogni altro modo appropriato. §4 Il trasportatore deve certificare sul duplicato della lettera di vettura, in modo appropriato, l'assunzione in carico della merce e deve consegnare il duplicato allo speditore. §5 La lettera di vettura non ha valore di un titolo di credito negoziabile. §6 Per ogni spedizione va compilata una lettera di vettura. Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, una stessa lettera di vettura puo' riguardare esclusivamente il carico di un solo vagone. §7 In caso di trasporto che attraversa il territorio doganale della Comunita' europea o il territorio sul quale e' applicata la procedura di transito comune, ciascuna spedizione deve essere accompagnata da una lettera di vettura che corrisponda ai requisiti dell'articolo 7. §8 Le associazioni internazionali dei trasportatori stabiliscono i modelli uniformi di lettera di vettura, di comune accordo con le associazioni internazionali della clientela e gli organismi competenti in materia doganale negli Stati membri, nonche' con ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica regionale avente competenza per la propria legislazione doganale. §9 La lettera di vettura, compreso il suo duplicato, puo' consistere in una forma di registrazione elettronica di dati che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati devono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, segnatamente per quanto concerne l'efficacia probatoria della lettera di vettura costituita di questi dati.