(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                       Contratto di trasporto 
 
  §1 Con il contratto di  trasporto,  il  trasportatore  s'impegna  a
trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione  ed  a
consegnarla ivi al destinatario. 
  §2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da  una  lettera
di  vettura  secondo  un  modello   uniforme.   Tuttavia   l'assenza,
l'irregolarita'  o  la  perdita  della   lettera   di   vettura   non
pregiudicano ne' l'esistenza  ne'  la  validita'  del  contratto  che
rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi. 
  §3  La  lettera  di  vettura  e'  firmata  dallo  speditore  e  dal
trasportatore. La firma puo'  essere  sostituita  da  un  timbro,  da
un'indicazione  della  macchina  contabile  o  in  ogni  altro   modo
appropriato. 
  §4 Il trasportatore deve certificare sul duplicato della lettera di
vettura, in modo appropriato, l'assunzione in carico  della  merce  e
deve consegnare il duplicato allo speditore. 
  §5 La lettera di vettura non ha valore  di  un  titolo  di  credito
negoziabile. 
  §6 Per ogni spedizione va compilata una lettera di  vettura.  Salvo
diverso accordo fra lo speditore  ed  il  trasportatore,  una  stessa
lettera di vettura puo' riguardare esclusivamente  il  carico  di  un
solo vagone. 
  §7 In caso di trasporto che attraversa il territorio doganale della
Comunita' europea o il territorio sul quale e' applicata la procedura
di transito comune, ciascuna spedizione deve essere  accompagnata  da
una lettera di vettura che corrisponda ai requisiti dell'articolo 7. 
  §8 Le associazioni internazionali dei trasportatori stabiliscono  i
modelli uniformi di lettera di vettura,  di  comune  accordo  con  le
associazioni  internazionali  della   clientela   e   gli   organismi
competenti in materia doganale negli Stati membri, nonche'  con  ogni
organizzazione intergovernativa  d'integrazione  economica  regionale
avente competenza per la propria legislazione doganale. 
  §9  La  lettera  di  vettura,  compreso  il  suo  duplicato,   puo'
consistere in una forma di  registrazione  elettronica  di  dati  che
possono  essere  trasformati  in  segni  di  scrittura  leggibili.  I
procedimenti utilizzati per la  registrazione  e  l'elaborazione  dei
dati  devono  essere  equivalenti  dal  punto  di  vista  funzionale,
segnatamente per quanto concerne l'efficacia probatoria della lettera
di vettura costituita di questi dati.