(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                   Tenore della lettera di vettura 
 
  § 1 La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni: 
    a) luogo e data della sua compilazione; 
    b) nome ed indirizzo dello speditore; 
    c) nome  ed  indirizzo  del  trasportatore  che  ha  concluso  il
contratto di trasporto; 
    d) nome ed indirizzo di colui al quale la merce e' effettivamente
consegnata se non si tratta del trasportatore di cui alla lettera c); 
    e) luogo e data dell'assunzione in carico della merce; 
    f) luogo di consegna; 
    g) nome ed indirizzo del destinatario; 
    h) denominazione della  natura  della  merce  e  delle  modalita'
d'imballaggio e, per le merci pericolose, la  denominazione  prevista
dal Regolamento  relativo  al  trasporto  internazionale  ferroviario
delle merci pericolose (RID); 
    i) il numero di colli ed i segni e numeri  particolari  necessari
per identificare le spedizioni in piccole partite; 
    j) il  numero  del  vagone,  nel  caso  di  trasporto  per  carri
completi; 
    k) il numero del veicolo  ferroviario  viaggiante  sulle  proprie
ruote se e' consegnato al trasporto in quanto merce; 
    l) inoltre, in  caso  di  unita'  di  trasporto  intermodale,  la
categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per  la  loro
identificazione; 
    m) la massa lorda della merce o la quantita' della merce espressa
sotto altre forme; 
    n)  l'enumerazione  dettagliata  dei  documenti  richiesti  dalle
autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, allegati alla
lettera di vettura  o  custoditi  a  disposizione  del  trasportatore
presso  un'autorita'  debitamente  designata  o  presso   un   organo
designato nel contratto; 
    o) le spese inerenti al trasporto (prezzo  del  trasporto,  spese
accessorie, diritti doganali ed altre spese che  possono  intervenire
dalla stipula del contratto fino alla riconsegna ), nella  misura  in
cui debbono essere pagate dal destinatario o ogni  altra  indicazione
che le spese sono a carico del destinatario; 
    p) l'indicazione che il trasporto e' sottoposto, nonostante  ogni
clausola contraria, alle presenti Regole uniformi. 
  §2 Se del caso, la lettera di vettura  deve  inoltre  contenere  le
seguenti indicazioni: 
    a) in caso di trasporto ad opera di trasportatori successivi,  il
nome del trasportatore che deve consegnare la  merce,  quando  questi
abbia dato  il  proprio  consenso  all'iscrizione  sulla  lettera  di
vettura; 
    b) le spese di cui lo speditore si fa carico; 
    c) l'ammontare  del  rimborso  da  riscuotere  al  momento  della
riconsegna della merce; 
    d) il valore dichiarato della merce e l'ammontare che rappresenta
l'interesse speciale alla riconsegna; 
    e) il termine concordato entro il quale il trasporto deve  essere
effettuato; 
    f) l'itinerario concordato; 
    g) una lista dei documenti non  menzionati  al  §  1  lettera  n)
consegnati al trasportatore; 
    h) le iscrizioni dello  speditore  concernenti  il  numero  e  la
designazione dei sigilli che egli ha apposto sul vagone. 
  §3 Le parti del contratto  di  trasporto  possono  riportare  sulla
lettera di vettura ogni altra indicazione che riterranno utile.