(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 8)
                             Articolo 8 
 
Responsabilita' per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura 
 
  §1 Lo speditore risponde di tutte le spese e  danni  sostenuti  dal
trasportatore a causa: 
    a) dell'iscrizione nella  lettera  di  vettura,  da  parte  dello
speditore, di menzioni irregolari inesatte,  incomplete  o  riportate
altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o: 
    b) dell'omissione, da parte  dello  speditore,  delle  iscrizioni
prescritte dal RID. 
  § 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle
menzioni sulla  lettera  di  vettura,  si  considera,  fino  a  prova
contraria, che agisca per conto dello speditore. 
  § 3 Se la lettera di vettura  non  contiene  l'indicazione  di  cui
all'articolo 7, § 1 , lettera p) il trasportatore e' responsabile  di
tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto  a  causa  di  tale
omissione.