Articolo 8 Responsabilita' per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura §1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa: a) dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o: b) dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID. § 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore. § 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all'articolo 7, § 1 , lettera p) il trasportatore e' responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.