Art. 304. 
 
  E' vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti
di illuminazione a incandescenza. 
  E' tuttavia consentito l'uso di  tensione  sino  a  380  Volta  per
l'illuminazione  all'esterno  dei   fabbricati   e   nelle   officine
elettriche. 
  Per gli impianti  in  serie  ed  a  luminescenza  all'esterno  sono
ammesse tensioni sino a 6000 Volta. 
  Tali impianti  in  serie  ed  a  luminescenza  sono  ammessi  anche
all'interno,   purche'   i   conduttori   di   alimentazione    siano
adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio
delle lampade sia effettuato a circuito  disinserito,  oppure  usando
apposita apparecchiatura isolata da terra.