Art. 488. 
 
  In posti idonei del sotterraneo devono essere  disponibili  lampade
di riserva, affidate  ad  un  sorvegliante  responsabile  della  loro
efficienza. 
  Il numero di tali lampade deve corrispondere ai  cinque  per  cento
del personale presente nel turno piu' numeroso, con un minimo di  due
ed un massimo di venti.