(CODICE CIVILE-art. 1933)
                             Art. 1933. 
 
                        (Mancanza di azione). 
 
  Non compete azione per il pagamento di un debito  di  giuoco  o  di
scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. 
 
  Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia  spontaneamente
pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia
stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa  in  ogni  caso  se  il
perdente e' un incapace.