(CODICE CIVILE-art. 1934)
                             Art. 1934. 
 
                      (Competizioni sportive). 
 
  Sono  eccettuati  dalla  norma  del   primo   comma   dell'articolo
precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte,  i
giuochi che addestrano al maneggio  delle  armi,  le  corse  di  ogni
specie e ogni altra competizione sportiva. 
 
  Tuttavia il giudice puo' rigettare o ridurre  la  domanda,  qualora
ritenga la posta eccessiva.