(CODICE CIVILE-art. 1936)
                             Art. 1936. 
 
                             (Nozione). 
 
  E' fideiussore  colui  che,  obbligandosi  personalmente  verso  il
creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. 
 
  La fideiussione  e'  efficace  anche  se  il  debitore  non  ne  ha
conoscenza.