(CODICE CIVILE-art. 1939)
                             Art. 1939. 
 
                   (Validita' della fideiussione). 
 
  La fideiussione non e'  valida  se  non  e'  valida  l'obbligazione
principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da  un
incapace.