(CODICE CIVILE-art. 1941)
                             Art. 1941. 
 
                    (Limiti della fideiussione). 
 
  La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal  debitore,
ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose. 
 
  Puo' prestarsi per una parte soltanto del  debito  o  a  condizioni
meno onerose. 
 
  La fideiussione eccedente il debito o contratta a  condizioni  piu'
onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.