(CODICE CIVILE-art. 1942)
                             Art. 1942. 
 
                  (Estensione della fideiussione). 
 
  Salvo patto contrario, la  fideiussione  si  estende  a  tutti  gli
accessori del debito principale, nonche' alle spese per  la  denunzia
al fideiussore della causa promossa contro il debitore  principale  e
alle spese successive.