(CODICE CIVILE-art. 1943)
                             Art. 1943. 
 
              (Obbligazione di prestare fideiussione). 
 
  Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona
capace, che possieda beni sufficienti a  garantire  l'obbligazione  e
che abbia o elegga  domicilio  nella  giurisdizione  della  corte  di
appello in cui la fideiussione si deve prestare. 
 
  Quando il fideiussore e' divenuto insolvente, deve esserne dato  un
altro, tranne che la fideiussione sia stata  prestata  dalla  persona
voluta dal creditore.