Art. 307. 
 
  Negli  impianti   di   illuminazione   di   tubi   luminescenti   o
fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento  fra  i
vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante  adeguato
alla tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano. 
  I terminali metallici nudi sotto tensione,  o  che  possono  essere
messi in tensione,  devono  essere  completamente  protetti  mediante
custodia di materiale isolante.