Art. 492. 
 
  Nelle miniere classificate grisutose e' vietato impiegare  macchine
ed apparecchiature elettriche che  non  siano  di  tipo  speciale  di
sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili. 
  Le macchine  e  le  apparecchiature  da  impiegarsi  devono  essere
conformi a tipi riconosciuti idonei.