Art. 494. 
 
  Nelle macchine, nei trasformatori e negli apparecchi elettrici,  le
parti  sotto  tensione  e  quelle  per  le  quali  e'  necessaria  la
protezione contro le esplosioni, non devono essere accessibili se non
rimuovendo o allentando chiusure richiedenti  attrezzi  speciali  che
debbono  essere  custoditi  solo   dalle   persone   autorizzate   ad
adoperarli.