Art. 495. 
 
  Gli interruttori, i  commutatori  e  simili  apparecchi  che  siano
muniti di involucri di protezione apribili, devono  essere  provvisti
di dispositivi di blocco atti ad impedire il loro azionamento  quando
l'involucro   e'   aperto,   e   l'apertura   dell'involucro   quando
l'apparecchio trovasi in posizione di circuito chiuso. 
  Allorche' sia necessario lasciare aperto l'involucro di  protezione
di una macchina, si deve apporre un cartello di avviso  sul  relativo
interruttore, in modo da escludersi ogni indebita chiusura.