(CODICE CIVILE-art. 1944)
                             Art. 1944. 
 
                   (Obbligazione del fideiussore). 
 
  Il fideiussore e' obbligato in solido col  debitore  principale  al
pagamento del debito. 
 
  Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia  tenuto
a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal  caso,
il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del
beneficio  dell'escussione,  deve  indicare  i  beni   del   debitore
principale da sottoporre ad esecuzione. 
 
  Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto  ad  anticipare  le
spese necessarie.