(CODICE CIVILE-art. 1945)
                             Art. 1945. 
 
               (Eccezioni opponibili dal fideiussore). 
 
  Il fideiussore puo' opporre contro il creditore tutte le  eccezioni
che  spettano  al  debitore  principale,   salva   quella   derivante
dall'incapacita'.