(CODICE CIVILE-art. 1947)
                             Art. 1947. 
 
                    (Beneficio della divisione). 
 
  Se  e'  stato  stipulato  il  beneficio   della   divisione,   ogni
fideiussore che sia convenuto per  il  pagamento  dell'intero  debito
puo' esigere che il creditore  riduca  l'azione  alla  parte  da  lui
dovuta. 
 
  Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui  un  altro
ha fatto valere il beneficio della divisione, questi e' obbligato per
tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle
insolvenze sopravvenute.