(CODICE CIVILE-art. 1948)
                             Art. 1948. 
 
           (Obbligazione del fideiussore del fideiussore). 
 
  Il fideiussore del fideiussore non e' obbligato verso il creditore,
se non nel caso in cui il debitore principale e tutti  i  fideiussori
di questo siano insolventi, o siano liberati perche' incapaci.