(CODICE CIVILE-art. 1952)
                             Art. 1952. 
 
          (Divieto di agire contro il debitore principale). 
 
  Il fideiussore non ha regresso contro il  debitore  principale  se,
per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il  debitore  ha
pagato ugualmente il debito. 
 
  Se il fideiussore ha pagato senza averne dato  avviso  al  debitore
principale, questi puo' opporgli  le  eccezioni  che  avrebbe  potuto
opporre al creditore principale all'atto del pagamento. 
 
  In entrambi i casi e' fatta salva al fideiussore  l'azione  per  la
ripetizione contro il creditore.