Art. 312. 
 
  Le macchine ed  apparecchi  elettrici  mobili  o  portatili  devono
essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. 
  Puo' derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i  mezzi  di
trazione, per  le  cabine  mobili  di  trasformazione  e  per  quelle
macchine ed apparecchi che, in relazione al loro  specifico  impiego,
debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.