Art. 497. Per alimentare gli impianti fissi sono consentiti soltanto cavi armati o aventi protezione meccanica di equivalente efficacia. Per l'alimentazione di apparecchi trasportabili e portatili si devono usare cavi semiflessibili e flessibili con protezione particolarmente efficiente, avuto riguardo alle condizioni di impiego. Il rivestimento esterno dei cavi suddetti deve essere costituito da materiali tali da non propagare incendi.