Art. 497. 
 
  Per alimentare gli impianti fissi  sono  consentiti  soltanto  cavi
armati o aventi protezione meccanica di equivalente efficacia. 
  Per l'alimentazione di  apparecchi  trasportabili  e  portatili  si
devono  usare  cavi  semiflessibili  e  flessibili   con   protezione
particolarmente  efficiente,  avuto  riguardo  alle   condizioni   di
impiego. 
  Il rivestimento esterno dei cavi suddetti deve essere costituito da
materiali tali da non propagare incendi.