(CODICE CIVILE-art. 1954)
                             Art. 1954. 
 
              (Regresso contro gli altri fideiussori). 
 
  Se  piu'  persone  hanno  prestato  fideiussione  per  un  medesimo
debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che  ha  pagato  ha
regresso  contro  gli  altri  fideiussori  per  la  loro   rispettiva
porzione. Se uno di questi e' insolvente, si osserva la  disposizione
del secondo comma dell'art. 1299.