(CODICE CIVILE-art. 1956)
                             Art. 1956. 
 
       (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura). 
 
  Il  fideiussore  per  un'obbligazione  futura  e'  liberato  se  il
creditore, senza speciale autorizzazione del  fideiussore,  ha  fatto
credito al terzo, pur conoscendo che le  condizioni  patrimoniali  di
questo erano divenute tali da rendere notevolmente piu' difficile  il
soddisfacimento del credito.