(CODICE CIVILE-art. 1958)
                             Art. 1958. 
 
                  (Effetti del mandato di credito). 
 
  Se una persona si obbliga  verso  un'altra,  che  le  ha  conferito
l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per  conto  proprio,
quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un  debito
futuro. 
 
  Colui che ha accettato l'incarico non puo' rinunziarvi, ma chi l'ha
conferito puo' revocarlo,  salvo  l'obbligo  di  risarcire  il  danno
all'altra parte.