(CODICE CIVILE-art. 1959)
                             Art. 1959. 
 
         (Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo). 
 
  Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le  condizioni  patrimoniali
di colui che lo ha conferito  o  del  terzo  sono  divenute  tali  da
rendere notevolmente piu' difficile il soddisfacimento  del  credito,
colui che ha  accettato  l'incarico  non  puo'  essere  costretto  ad
eseguirlo. 
 
  Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.