(CODICE CIVILE-art. 1960)
                             Art. 1960. 
 
                             (Nozione). 
 
  L'anticresi e' il contratto col quale il debitore  o  un  terzo  si
obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito,
affinche' il creditore  ne  percepisca  i  frutti,  imputandoli  agli
interessi, se dovuti, e quindi al capitale.