(CODICE CIVILE-art. 1961)
                             Art. 1961. 
 
               (Obblighi del creditore, anticretico). 
 
  Il creditore, se non e' stato convenuto diversamente, e'  obbligato
a  pagare  i  tributi  e  i  pesi  annui  dell'immobile  ricevuto  in
anticresi. 
 
  Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il  fondo
da buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere  prelevate
dai frutti. 
 
  Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi,  puo',  in  ogni
tempo,  restituire  l'immobile  al  debitore,   purche'   non   abbia
rinunziato a tale facolta'.