(CODICE CIVILE-art. 1962)
                             Art. 1962. 
 
                      (Durata dell'anticresi). 
 
  L'anticresi  dura  finche'  il  creditore  sia  stato   interamente
soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in
anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata. 
 
  In ogni caso l'anticresi non puo'  avere  una  durata  superiore  a
dieci anni. 
 
  Se e' stato stipulato un termine  maggiore,  questo  si  riduce  al
termine suddetto.