(CODICE CIVILE-art. 1963)
                             Art. 1963. 
 
                  (Divieto del patto commissorio). 
 
  E' nullo qualunque patto, anche  posteriore  alla  conclusione  del
contratto, con cui si conviene che la proprieta' dell'immobile  passi
al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.