(CODICE CIVILE-art. 1964)
                             Art. 1964. 
 
            (Compensazione dei frutti con gli interessi). 
 
  Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col  quale
le parti convengono che i frutti si compensino con gli  interessi  in
tutto o in parte.  In  tal  caso  il  debitore  puo'  in  ogni  tempo
estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.