(CODICE CIVILE-art. 1966)
                             Art. 1966. 
 
       (Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti). 
 
  Per transigere le parti devono avere la capacita' di  disporre  dei
diritti che formano oggetto della lite. 
 
  La transazione e' nulla se tali diritti,  per  loro  natura  o  per
espressa disposizione di legge, sono  sottratti  alla  disponibilita'
delle parti.