Art. 1972. (Transazione su un titolo nullo). E' nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorche' le parti abbiano trattato della nullita' di questo. Negli altri casi in cui la transazione e' stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa puo' chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullita' del titolo.