(CODICE CIVILE-art. 1975)
                             Art. 1975. 
 
             (Annullabilita' per scoperta di documenti). 
 
  La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti
gli affari che potessero esservi tra loro non puo' impugnarsi per  il
fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di  documenti
che le erano ignoti al tempo  della  transazione,  salvo  che  questi
siano stati occultati dall'altra parte. 
 
  La transazione e' annullabile, quando non riguarda  che  un  affare
determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che  una
delle parti non aveva alcun diritto.