(CODICE CIVILE-art. 1976)
                             Art. 1976. 
 
         (Risoluzione della transazione per inadempimento). 
 
  La risoluzione della transazione per inadempimento non puo'  essere
richiesta se il rapporto preesistente e' stato estinto per novazione,
salvo  che  il  diritto  alla  risoluzione  sia  stato  espressamente
stipulato.